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Ne abbiamo fatti tanti di ricorsi; abbiamo sostenuto in ogni sede, gratuitamente, tutti gli iscritti alla nostra Organizzazione Sindacale che nel tempo hanno avuto bisogno di azioni legali per tutelare diritti ed interessi legittimi. Ma d’accordo con il nostro bravissimo Avvocato Galletti abbiamo deciso di patrocinare solo casi sostenibili e quindi di non proporre ricorsi per il solo scopo di raccogliere facili iscrizioni, senza per questo rivolgere l’attenzione ai soli casi scontati dall’esito certo. E come nostro costume, non vogliamo utilizzare il ricorso per il riconoscimento delle mansioni superiori quale specchietto per le allodole; già, perché secondo il parere del legale, le possibilità di successo sono veramente scarse mentre le probabilità di condanna alle spese, in virtù di quanto disposta dal D.L.vo 104/2010, in vigore dallo scorso 16 settembre, sono assai elevate anche in fase di giudizio cautelare. Spieghiamo di seguito i motivi che fanno ritenere molto scarse le probabilità di accoglimento del ricorso:
- Le mansioni superiori sono diversamente disciplinate nel settore privato ed in quello pubblico; è stata più volte sancita dal Consiglio di Stato l'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 2126 Codice civile. Ha altresì escluso l'applicabilità diretta al pubblico impiego dell'art. 36 Costituzione.
- L’articolo 52 del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche, disciplina l'attribuzione temporanea di mansioni superiori, riconoscendo entro certi limiti rilevanza economica a detta attribuzione, nel quadro di «privatizzazione» del pubblico impiego che però agli appartenenti alle Forze di polizia non è applicabile.
- L’articolo 33 del D.P.R. 3/1957, a cui si deve fare riferimento in assenza di norme contrattuali specifiche, statuisce che l’impiegato ha diritto al trattamento economico stabilito per legge.
- È da valutare il “conflitto” tra quanto disposto dall’articolo 5 della Legge 301/1963, tuttora vigente (Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire distaccamenti forestali, delimitandone la circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti. Ai distaccamenti sono preposti, di norma, marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono preposti, di norma brigadieri e vicebrigadieri) e quanto disposto dal D.C.C. 5 maggio 2010 sui comandanti di stazione.
- Qualora si riuscisse a far estendere la rilevanza economica della temporanea attribuzione di mansioni superiori anche agli appartenenti alle FF.PP., c’è il rischio concreto di poterla riconoscere ai soli appartenenti al ruolo agenti/assistenti nella misura massima della qualifica da vice sovrintendente.
- Il D.C.C. 5 maggio 2010 conferisce l’incarico di comandante di stazione al personale non appartenente al ruolo degli ispettori nei limiti delle funzioni di cui agli articoli 3 ed 8 del D.L.vo 201/1995in attuazione di specifiche disposizioni impartite.
Secondo l’U.G.L. le iniziative da intraprendere sono di altro tipo (Class Action) e stiamo lavorando per questo. Qualora nonostante quanto sopra esposto, vi fosse personale interessato ad instaurare comunque il contenzioso con l’Amministrazione su tale argomento, forniremo ai nostri associati assistenza legale a costi simbolici; sarà sufficiente contattare la Segreteria Nazionale tramite mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .